Assicurazione RCA
La legge rende obbligatoria l'assicurazione del ciclomotore per la responsabilità civile verso i terzi ( gravante sia sul conducente che sul proprietario ) nella circolazione su strade ad uso pubblico.
L'assicurazione copre:
- i danni provocati dal ciclomotore, entro i massimali;
- i rischi derivanti in sede civile dalla circolazione dei ciclomotori;
- i danni provocati a persone e cose entro i massimali.
Non copre invece:
- l'incendio e il furto, entro i massimali;
- ogni forma di responsabilità, in proporzione al premio pagato;
- la responsabilità civile, OLTRE i massimali;
- i danni causati a sè stessi e al proprio ciclomotore.
( i casi sopra citati fanno parte di categorie di polizze differenti che non sono obbligatorie)
Non è vero che copre ogni forma di responsabilità, in proporzione al premio pagato.
E' vietato utilizzare il ciclomotore privo di copertura assicurativa nelle strade pubbliche.
Quando l'assicurazione RCA del ciclomotore è scaduta:
- si può incorrere in una pesante sanzione;
- si può incorrere nel sequestro del veicolo;
- non è vero che si può continuare a guidare solo per brevi tragitti;
- non è vero che si può guidare solo su strade extraurbane;
- non è vero che il ciclomotore possono guidarlo solo i maggiorenni.
Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente la polizza (contratto) e il certificato di assicurazione che va a tenuto sempre a bordo del ciclomotore con il contrassegno. Tutti e due devono essere esibiti assieme al certificato di circolazione (libretto) in caso di controllo da parte degli agenti della polizia.
L'impresa assicuratrice alla stipula del contratto NON DEVE rilasciare invece :
- un estratto del codice civile contenente articoli che riguardano l'assicurazione di ciclomotori;
- un manuale completo sulle cautele da osservare per evitare incidenti;
- un manuale di pronto soccorso.
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